Art. 27 · Impiego di fondi
Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo III

Art. 27

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Impiego di fondi

In vigore dal 21 mag 1976
I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie; b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso banche di interesse nazionale, designati dal consiglio di amministrazione; c) in immobili urbani o rustici anche sotto forma di partecipazioni almeno maggioritarie a società immobiliari; d) in mutui garantiti da ipoteca di primo grado; e) in quegli altri modi che, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, siano autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Gli investimenti di cui alle lettere c) e d), debbono essere fatti tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché delle necessità di cassa per gli impegni a breve e media scadenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-27