Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 11
Il consiglio di amministrazione: composizione
In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri che possono essere confermati e dura in carica quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di nomina dei suoi componenti.
Ne fanno parte di diritto il presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani o un membro del comitato centrale da lui delegato, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero della sanità.
Gli altri otto membri vengono eletti dal consiglio nazionale dell'Ente a norma dell', lettera a), e con la procedura prevista dal successivo .
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I seggi elettivi che rimangono, per qualsiasi causa, vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti in base alla graduatoria dei non eletti dai candidati appartenenti alla stessa categoria di titolare o non titolare di farmacia alla quale apparteneva al momento della sua elezione il consigliere cessato.
Quando un membro del consiglio passa da non titolare a titolare e viceversa, decade automaticamente ed al suo posto subentra, in ordine di elezione, il successivo della stessa categoria.
Tali consiglieri rimangono in carica fino a che resta in carica il consiglio di amministrazione di cui vengono a far parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-11