Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacistiCapo II

Art. 12

Elezione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci

In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci si riunisce, su convocazione del presidente dell'Ente, per eleggere gli otto consiglieri elettivi ed i quattro sindaci elettivi. Analogamente si procede nel caso che, prima della scadenza del mandato, si renda, per qualsiasi motivo, necessario procedere al rinnovo totale dei detti organi. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto per mezzo di schede munite del timbro a secco dell'Ente, recanti a stampa su una sola facciata le diciture: "titolare di farmacia", "non titolare di farmacia", poste ciascuna su quattro righe numerate: "sindaci effettivi" e "sindaci supplenti" poste ciascuna su due righe numerate. In ciascun rigo l'elettore scrive il nome ed il cognome dell'iscritto all'Ente prescelto per le singole cariche. Il seggio elettorale è formato dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente dell'Ente, che lo presiede, e da tre consiglieri presenti alla seduta e non facenti parte del consiglio di amministrazione e precisamente dai due consiglieri più anziani di età, quali scrutatori e da quello più giovane, quale segretario. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione all'Ente e in caso di parità di iscrizione il più anziano di età. I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-12

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