Statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti›Capo II
Art. 7
Compiti del consiglio nazionale
In vigore dal 21 mag 1976
Il consiglio nazionale:
a) elegge a scrutinio segreto tra tutti gli iscritti agli albi:
1) otto membri del consiglio di amministrazione di cui quattro titolari di farmacia e quattro non titolari, che risultino tali all'atto della votazione;
2) due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci;
b) delibera sui regolamenti di attuazione per quanto attiene al disposto dell' del presente statuto;
c) determina l'importo dei contributi ai sensi dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;
d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno;
e) delibera le variazioni di bilancio di previsione;
f) stabilisce le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;
g) delibera sulle modifiche dello statuto;
h) delibera sulla misura del compenso annuo al presidente, al vice presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché la misura del trattamento di missione spettante ai predetti membri che risiedono fuori Roma;
i) delibera sulla eventuale istituzione di uffici periferici stabilendo le norme relative al loro funzionamento;
l) delibera l'attuazione di referendum fra gli iscritti per decidere l'eventuale liquidazione dell'E.N.P.A.F.
I regolamenti di cui alla precedente lettera b) sono soggetti alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le delibere di cui alla lettera h) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-02-06;175#art-sde-7