Art. 6
Alloggio in albergo
In vigore dal 16 mag 1976
Qualora per gravi difficoltà connesse con la situazione degli alloggi nella sede di servizio il personale si trovi nella necessità di dimorare in albergo, per "canone di locazione" si intenderà la spesa risultante dalla documentazione relativa alla retta alberghiera, depurata dalle eventuali spese aggiuntive quali quelle per servizi, consumazioni, telefono, riscaldamento e simili. Sono invece considerati come parte integrante del "canone" gli eventuali oneri fiscali.
Al fine di cui al comma precedente, il capo della rappresentanza o dell'ufficio dovrà esprimere il proprio parere anche sulla esistenza delle circostanze in esso indicate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-6