Art. 3

Organi competenti per il parere

In vigore dal 16 mag 1976
Per il contributo ai consoli generali ed ai consoli titolari di ufficio, il parere è espresso dal capo della missione diplomatica e per i vice consoli titolari di ufficio, nonché per gli agenti consolari, dal capo dello ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della missione diplomatica se da questa direttamente dipendono. Per il personale di cui all', primo comma, lettera d), la competenza ad esprimere il parere spetta al capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare cui sono devolute le funzioni di cui all' del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e quelle di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-3

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