Art. 8

Conflitto tra domanda e parere

In vigore dal 16 mag 1976
Nel caso di parere negativo, il capo della rappresentanza o dell'ufficio trasmette al Ministero, assieme con il parere stesso, le deduzioni dell'interessato. Il Ministero può attribuire in tal caso un contributo inferiore, tenuto conto degli elementi forniti dal capo della rappresentanza o dell'ufficio e delle deduzioni dell'interessato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-8

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