Art. 9

Variazione del canone

In vigore dal 16 mag 1976
Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservazione delle modalità previste negli articoli precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-9

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