Art. 9
Variazione del canone
In vigore dal 16 mag 1976
Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservazione delle modalità previste negli articoli precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-9