Art. 7

Decorrenza

In vigore dal 16 mag 1976
Il contributo decorre dalla data di inizio della locazione, purchè non anteriore all'assunzione di funzioni. Nell'ipotesi di cui all', il contributo avrà decorrenza da data non anteriore al trentesimo giorno successivo a quello dell'assunzione di funzioni, e non potrà essere corrisposto per un periodo superiore ad un anno. Quest'ultimo termine potrà essere prorogato per un uguale periodo, per eccezionali circostanze, su parere motivato del capo della rappresentanza o dello ufficio. Nel caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto al termine previsto al primo comma dello , il contributo decorre da sessanta giorni prima della presentazione della domanda stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-7

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