Art. 10

Oneri accessori

In vigore dal 16 mag 1976
Ai fini del calcolo del contributo spettante, il canone di locazione deve essere inteso al netto degli oneri accessori che eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le spese per consumi di acqua, gas, elettricità, telefono, riscaldamento, condizionamento e simili. Ai fini di cui ai commi precedenti, sotto la personale responsabilità dell'interessato, fa fede il contratto di locazione. Sono invece considerati come parte integrante del canone gli eventuali oneri fiscali, nonché le spese di condominio, nei casi in cui gli usi locali addebitino tali oneri al locatario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo