Art. 5
Termini
In vigore dal 16 mag 1976
La domanda deve essere presentata al capo dell'ufficio competente ai sensi degli del presente regolamento, entro sessanta giorni dalla data di decorrenza del contributo ai sensi dell' del presente regolamento.
Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare provvede a trasmettere la domanda con la documentazione allegata ed il prescritto parere, al Ministero, entro i trenta giorni successivi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-5