Art. 2
Domanda - parere
In vigore dal 16 mag 1976
La concessione del contributo di cui agli articoli 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 è disposta a domanda con decreto del Ministro per gli affari esteri previo parere che il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare esprime, sotto la propria responsabilità e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente ed alle esigenze di rappresentanza, nonché sulla congruità del canone in relazione alle condizioni, necessità ed esigenze predette.
Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, nell'esprimere il parere di cui al comma precedente sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente, dovrà tener conto in maniera particolare della situazione di famiglia del predetto, anche in relazione alle circostanze di cui al sesto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato, nonché dell'eventuale attività lavorativa retribuita del coniuge del richiedente.
Il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare nell'esprimere il parere di cui al primo comma sulla rispondenza dell'alloggio alle esigenze di rappresentanza, dovrà tenere presente in modo particolare quelle del personale che, per le funzioni che svolge, deve disporre di alloggio che consenta di assolvere nel modo più idoneo agli obblighi derivanti dalle esigenze medesime.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-2