Art. 1

Applicabilità

In vigore dal 16 mag 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Visti gli articoli 178, 279, 258 del predetto decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, sul personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ed in particolare l'art. 15; Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con Paesi in via di sviluppo, ed in particolare l'art. 21, terzo comma; Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 838, sull'ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e in particolare l', primo comma; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Applicabilità Le norme del presente regolamento si applicano, secondo le leggi in vigore, al seguente personale in servizio all'estero: a) personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri; b) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri incaricate delle funzioni di capo d'ufficio consolare di 1ª categoria; c) persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri che occupano un posto ai sensi dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato; d) personale ispettivo, direttivo ed insegnante dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, professori universitari e funzionari di ruolo dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215; e) personale che fa parte degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 838; f) personale civile e militare di cui alla lettera a) dell' della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo; g) personale civile e militare per cui sia attualmente prevista l'applicazione dell'art. 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, o dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. Resta salvo quanto previsto per gli impiegati dei ruoli organici provenienti dal R.S.T.E. e per quelli rimasti nel ruolo stesso, dall'art. 258 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/67 citato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-1

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