Art. 11
Valuta
In vigore dal 16 mag 1976
La corresponsione del contributo è fatta nella valuta nella quale è corrisposta l'indennità di servizio all'estero.
Qualora il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta differente da quella in cui è corrisposta al richiedente l'indennità di servizio, esso verrà ragguagliato all'importo corrispondente in lire al cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 giugno 1975
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 74.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-06-04;991#art-11