Titolo I
Art. 16
Compiti del presidente
In vigore dal 27 nov 1974
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali; convoca e presiede il Consiglio nazionale e la giunta esecutiva e ne attua le deliberazioni; approva, previo parere della giunta esecutiva ed in armonia con i criteri fondamentali stabiliti dal Consiglio nazionale, i regolamenti interni alle federazioni sportive nazionali e vigila sulla regolarità delle elezioni dei rispettivi presidenti; adotta le deliberazioni d'urgenza di cui alla lettera h) dell', relative alle azioni ed alla resistenza in giudizio dell'Ente e le sottopone alla ratifica della giunta esecutiva nella prima riunione successiva; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni spettantigli in base alle presenti norme.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice-presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano in età.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-16