Titolo I
Art. 21
Compiti del collegio dei revisori
In vigore dal 27 nov 1974
Il collegio dei revisori:
a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti;
c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi;
d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli;
e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco;
f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato.
Il collegio deve assistere alle sedute del Consiglio nazionale e può assistere alle riunioni della giunta esecutiva, prendendo visione delle deliberazioni adottate.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-21