Titolo I

Art. 21

Compiti del collegio dei revisori

In vigore dal 27 nov 1974
Il collegio dei revisori: a) effettua il riscontro sulla gestione dell'Ente ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi; d) effettua le verifiche di cassa, dei valori e dei titoli; e) esercita, nella composizione integrata ai sensi dell' della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, il controllo sulle gestioni relative alle attività di gioco; f) redige la relazione da presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, al Ministero del turismo e dello spettacolo sulla gestione contabile del comitato. Il collegio deve assistere alle sedute del Consiglio nazionale e può assistere alle riunioni della giunta esecutiva, prendendo visione delle deliberazioni adottate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-21

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