Titolo I

Art. 17

Trattamento economico

In vigore dal 27 nov 1974
Al presidente spetta un compenso mensile stabilito dal Consiglio nazionale, nonché, secondo quanto previsto per il personale dell'Ente, un trattamento di quiescenza commisurato all'ultimo compenso percepito ed alla durata della carica. Il diritto al trattamento di quiescenza si consegue al compimento di venti anni di ininterrotta attività nella carica, svolta con carattere di esclusività e di incompatibilità nei riguardi di altre attività contemporaneamente assolvibili ed eventualmente concretantisi in prestazioni autonome. Ai fini del trattamento stesso l'interessato ed il comitato provvederanno al versamento dei contributi rispettivamente a loro carico all'Istituto di previdenza dei dipendenti dell'Ente nella stessa proporzione prevista per i dipendenti medesimi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-17

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