Titolo I

Art. 14

Il presidente

In vigore dal 27 nov 1974
Il presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione del Consiglio nazionale, formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo