Titolo I
Art. 14
Il presidente
In vigore dal 27 nov 1974
Il presidente è nominato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, su designazione del Consiglio nazionale, formulata entro sei mesi dalla fine dell'anno in cui si sono svolti i giochi olimpici.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-14