Titolo I

Art. 12

Esecutività delle deliberazioni e controlli su di esse

In vigore dal 27 nov 1974
I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e della giunta esecutiva, sottoscritti dal presidente e dal segretario generale, debbono essere approvati nella prima riunione successiva. Salvo che, per motivi di urgenza, non siano dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti, le deliberazioni divengono esecutive dopo 15 giorni dall'invio al Ministero del turismo e dello spettacolo che, entro 20 giorni dal ricevimento, pronuncia l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Le deliberazioni di cui all', lettera f), con allegati i bilanci preventivi e i conti consuntivi delle Federazioni sportive nazionali, sono soggette all'approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. Le deliberazioni di cui allo stesso , lettera h), lettera n), e lettera q), debbono essere approvate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro. Alla fine di ogni anno è rimessa al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della gestione del Comitato olimpico nazionale italiano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-12

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