Titolo I

Art. 13

Controllo sugli organi e amministrazione straordinaria

In vigore dal 27 nov 1974
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può disporre lo scioglimento della giunta esecutiva e la revoca del presidente per persistente inosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento, per gravi irregolarità amministrative e per omissione nell'esercizio delle loro funzioni, oltre che per accertate gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente. È nominato un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-13

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