Titolo I

Art. 9

Compiti della giunta

In vigore dal 27 nov 1974
La giunta esecutiva: a) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa secondo le direttive del Consiglio nazionale; b) predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo; c) esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici e su tutte le federazioni sportive nazionali; d) esamina i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema tipo; e) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone alla rispettiva approvazione del Consiglio nazionale e del presidente; f) predispone le norme relative all'ordinamento degli uffici, alla assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dal Comitato olimpico nazionale italiano e le sottopone al Consiglio nazionale per le deliberazioni di competenza; g) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle federazioni sportive nazionali; h) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio nazionale e al presidente; i) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del Consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione; l) formula le proposte sulle domande di adesione delle nuove federazioni sportive nazionali; m) nomina su proposta del segretario generale, uno o più vice segretari generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione; n) nomina o revoca, su proposta delle competenti federazioni sportive, i segretari di federazione; o) nomina i componenti dei comitati provinciali e, su designazione dei comitati stessi, i rispettivi presidenti; p) nomina i delegati regionali; q) riconosce, nei casi di delega da parte del Consiglio nazionale, le società sportive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-9

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