Titolo I
Art. 9
Compiti della giunta
In vigore dal 27 nov 1974
La giunta esecutiva:
a) provvede alla direzione ed alla gestione amministrativa secondo le direttive del Consiglio nazionale;
b) predispone la relazione sulla gestione, il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
c) esercita il potere di controllo sui servizi ed uffici e su tutte le federazioni sportive nazionali;
d) esamina i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi deliberati dalle federazioni sportive nazionali, da redigersi secondo uno schema tipo;
e) esamina gli statuti ed i regolamenti interni delle federazioni sportive nazionali e li propone alla rispettiva approvazione del Consiglio nazionale e del presidente;
f) predispone le norme relative all'ordinamento degli uffici, alla assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dal Comitato olimpico nazionale italiano e le sottopone al Consiglio nazionale per le deliberazioni di competenza;
g) dispone ispezioni sulla gestione amministrativa e contabile e sull'attività tecnica delle federazioni sportive nazionali;
h) delibera sulle azioni e sulla resistenza in giudizio dell'Ente, nonché su tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio nazionale e al presidente;
i) adotta le deliberazioni di urgenza in sostituzione del Consiglio nazionale e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione;
l) formula le proposte sulle domande di adesione delle nuove federazioni sportive nazionali;
m) nomina su proposta del segretario generale, uno o più vice segretari generali, preposti a determinati settori dell'organizzazione;
n) nomina o revoca, su proposta delle competenti federazioni sportive, i segretari di federazione;
o) nomina i componenti dei comitati provinciali e, su designazione dei comitati stessi, i rispettivi presidenti;
p) nomina i delegati regionali;
q) riconosce, nei casi di delega da parte del Consiglio nazionale, le società sportive.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-9