Titolo I
Art. 4
Composizione del Consiglio nazionale
In vigore dal 27 nov 1974
Il Consiglio nazionale è composto dal presidente del comitato, che lo presiede e dai presidenti delle federazioni sportive nazionali. Vi esercita le funzioni di segretario, il segretario generale del comitato.
Il Consiglio dura in carica quattro anni.
Intervengono alle adunanze, senza diritto al voto, i membri italiani del Comitato internazionale olimpico.
Alle riunioni possono partecipare, senza diritto al voto, un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo e, ove siano invitati, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero della difesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-4