Titolo I

Art. 1

Scopi del Comitato

In vigore dal 27 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.); Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Scopi del Comitato Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-1

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