Titolo I
Art. 1
1 / 36Scopi del Comitato
In vigore dal 27 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, sulla costituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo, con la quale sono state trasferite al predetto Dicastero le funzioni già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Scopi del Comitato
Il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Esso persegue le finalità previste dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-1