Titolo I

Art. 7

Composizione della giunta esecutiva

In vigore dal 27 nov 1974
La giunta esecutiva è composta dal presidente del comitato, che la presiede, dai due vice-presidenti, dai sei membri eletti dal Consiglio nazionale e dal segretario generale che vi esplica le funzioni di segretario. Possono partecipare, inoltre, alla giunta esecutiva, ai sensi dell' dello statuto del Comitato internazionale olimpico, i membri italiani di detto comitato, senza diritto a voto. La giunta dura in carica quattro anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-7

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