Titolo I
Art. 15
Requisiti per la nomina
In vigore dal 27 nov 1974
Non può essere nominato alla carica di presidente chi non sia stato almeno per un biennio presidente o vice-presidente di una federazione sportiva nazionale, oppure componente della giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano.
La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle federazioni sportive nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-15