Titolo I

Art. 20

Composizione del collegio dei revisori

In vigore dal 27 nov 1974
Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, scelti tra funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, dei quali uno effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro per il tesoro. Il collegio dei revisori, per le funzioni di cui all' della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, è integrato da altri due membri designati uno dal Ministro per il tesoro e l'altro dal Ministro per le finanze. Il Ministro per il turismo e lo spettacolo nomina, con proprio decreto, i revisori dei conti e designa il presidente del collegio. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-20

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