Titolo I

Art. 23

Composizione dei comitati provinciali

In vigore dal 27 nov 1974
I comitati provinciali sono composti da cinque membri, uno dei quali rappresentante del servizio impianti sportivi del Comitato olimpico nazionale italiano, nominati dalla giunta esecutiva. Il presidente viene scelto fra i componenti del comitato stesso. Il presidente deve essere scelto tra persone che abbiano praticato almeno uno sport o che abbiano assolto per almeno cinque anni incarichi federali o di ufficiale di gara o di tecnico federale o di presidente di società sportive. La carica di presidente di comitati provinciali è incompatibile con altre cariche sportive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-23

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