Titolo II
Art. 28
Costituzione di nuove federazioni sportive
In vigore dal 27 nov 1974
Può essere disposta la costituzione di nuove federazioni sportive nazionali con deliberazione del Consiglio nazionale da adottarsi con l'intervento di due terzi dei membri effettivi.
Le nuove federazioni costituite possono aderire al Comitato olimpico nazionale italiano, una sola per uno stesso sport.
Il Consiglio nazionale delibera sulle domande di adesione entro sei mesi dalla presentazione, su proposta motivata della giunta esecutiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-28