Titolo III
Art. 31
Riconoscimento delle società sportive
In vigore dal 27 nov 1974
Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva.
Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato.
Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgano esclusivamente attività di diffusione e promozione possono essere riconosciute enti di propaganda sportiva.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-31