Titolo II

Art. 30

Esclusione delle federazioni sportive

In vigore dal 27 nov 1974
Con le stesse modalità di cui all' il Consiglio nazionale può deliberare la perdita della qualità di organo delle federazioni sportive che non siano ricomprese fra quelle indicate nel precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-30

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