Titolo III

Art. 33

Attività delle società sportive

In vigore dal 27 nov 1974
Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all'ordinamento sportivo ed esercitano la loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-33

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