Titolo IV
Art. 34
Gli atleti
In vigore dal 27 nov 1974
Gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti.
L'atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l'osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva.
L'atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale, direttamente o indirettamente, in conformità alle regole della Federazione internazionale.
L'attività dell'atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva Federazione internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-34