Titolo IV

Art. 35

Gli ufficiali di gara

In vigore dal 27 nov 1974
Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente federazione sportiva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-35

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