Titolo I

Art. 19

Compiti del segretario generale

In vigore dal 27 nov 1974
Il segretario generale è a capo dei servizi e degli uffici; cura la regolare tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio nazionale e della giunta esecutiva, della quale è anche segretario e collabora col presidente all'attuazione delle rispettive deliberazioni; espleta i compiti previsti dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-02;530#art-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo