Titolo IX

Art. 137

Trattamento economico di sfollamento

In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonché nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell', siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-137

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