Titolo IX
Art. 132
Effetti del precedente servizio in caso di cumulo
In vigore dal 24 mag 1974
Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto nè ai fini dell'ulteriore trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'; resta altresì esclusa l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianità di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-132