Titolo IX
Art. 135
Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966
In vigore dal 24 mag 1974
Nei confronti del personale che alla data del 1 marzo 1966 si trovava in servizio in una delle posizioni previste dall' ed era titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo fra pensione e assegni di attività, salvo che il personale stesso abbia esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-135