Titolo IX
Art. 138
Pensioni a carico dell'I.N.P.S.
In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-138