Art. 138 · Pensioni a carico dell'I.N.P.S.
Titolo IX

Art. 138

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Pensioni a carico dell'I.N.P.S.

In vigore dal 24 mag 1974
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-138