Titolo X

Art. 142

Ritenute non operate sugli assegni di attività

In vigore dal 24 mag 1974
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all', il relativo importo è imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile. Nel caso in cui, ai sensi dell', si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-142

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