Titolo IX

Art. 139

Pensione privilegiata

In vigore dal 24 mag 1974
La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti. Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all', lettera c).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-139

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