Titolo IX

Art. 140

Pensione di riversibilità

In vigore dal 24 mag 1974
È ammesso il cumulo della pensione di riversibilità, spettante al coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta. È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-140

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