Titolo IX
Art. 140
Pensione di riversibilità
In vigore dal 24 mag 1974
È ammesso il cumulo della pensione di riversibilità, spettante al coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.
È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità cui gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-140