Titolo IX

Art. 136

Trattamento di attività e pensione di riversibilità

In vigore dal 24 mag 1974
È ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di attività con una pensione normale, di riversibilità o indiretta, conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni o degli enti indicati nell', salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-136

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