Titolo IX
Art. 130
Pensione normale diretta e trattamento di attività
In vigore dal 24 mag 1974
È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di enti parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso. Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-130