Titolo VIII
Art. 126
Casi di esclusione
In vigore dal 24 mag 1974
Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La costituzione della posizione anzidetta è parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-126