Capo II

Art. 122

Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione

In vigore dal 24 mag 1974
La disposizione del primo comma dell' si applica anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione, con polizza assicurativa. Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, è liquidato secondo le norme relative ai dipendenti statali. Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l', ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei confronti degli interessati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-122

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