Capo II
Art. 119
Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o viceversa
In vigore dal 24 mag 1974
I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla base della totalità del servizio prestato.
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di legge, purchè il servizio non statale già prestato fosse produttivo di trattamento pensionistico secondo le norme dell'ente di provenienza.
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di riversibilità, è stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali e il relativo importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-119