Titolo VI

Art. 116

Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia

In vigore dal 24 mag 1974
I servizi statali di cui all', primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Si applicano le disposizioni contenute nel citato , terzo e quarto comma, e negli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-116

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