Titolo VI
Art. 116
187 / 275Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia
In vigore dal 24 mag 1974
I servizi statali di cui all', primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato , terzo e quarto comma, e negli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-116